DISCIPLINARE
DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI ALLEVATORI DI API REGINE
Art. 1
1.
L’Istituto Nazionale di Apicoltura, giuridicamente riconosciuto
con RD 16.6.1938 n. 1049, istituisce, ai sensi del D. L. n. 529 del 30.12.1992,
l’Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine.
CAPITOLO
I
ORGANIZZAZIONE
DELL'ALBO
Art.
2
1.
L'Albo Nazionale degli Allevatori di Api Regine rappresenta lo strumento
per la difesa e il miglioramento delle razze di Apis mellifera allevate
in Italia ed ha pertanto la finalità di indirizzare, sul piano
tecnico, l'attività di allevamento e di selezione al fine della
loro valorizzazione economica.
2.
Le attività dell'Albo sono svolte attraverso le norme di cui ai
successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero per le Politiche
Agricole.
3.
L’Albo è strutturato in 2 sezioni corrispondenti alle razze
di api autoctone nel territorio italiano:
- sezione
Apis mellifera ligustica
- sezione
Apis mellifera sicula
con
riserva di eventuali specificazioni e ampliamenti, in seguito all’acquisizione
di migliorate cognizioni genetiche su popolazioni allevate in particolari
regioni del territorio nazionale.
Art. 3
1.
Allo svolgimento e al coordinamento delle attività dell'Albo si
provvede con:
a) la Commissione
Tecnica Centrale,
b) l'Ufficio
Centrale.
c) il Corpo
degli Esperti
Art. 4
1.
La Commissione Tecnica Centrale svolge i seguenti compiti:
a) determina
i criteri per la tipizzazione genetica delle razze ligustica e sicula
e dei rispettivi requisiti funzionali ai fini del miglioramento genetico
e per la protezione delle altre popolazioni autoctone allevate in Italia;
b) propone
iniziative e azioni rivolte a favorire la realizzazione di zone di allevamento
protette definendone le caratteristiche e di piani unitari di selezione
per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico;
c) definisce
indirizzi e parametri biologico-tecnici ed igienico-sanitari per la conduzione
degli allevamenti di api regine e per evitare l'inquinamento del patrimonio
genetico anche attraverso l'istituzione di zone di allevamento protette
e stazioni di accoppiamento;
d) delibera
l'ammissione all'Albo;
e) delibera
la sospensione dell'iscrizione all'Albo allorché, in occasione
di ripetute verifiche o sopralluoghi, sia riscontrata la mancanza dei
prescritti requisiti previsti dal successivo art. 7;
f) propone
eventuali modifiche al presente Disciplinare delle norme tecniche di selezione
e al Disciplinare dell’istituzione e funzionamento delle stazioni
di fecondazione.
2. Della
Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
- un funzionario
tecnico del Ministero per le Politiche Agricole, dallo stesso nominato,
incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti
previsti dal presente Disciplinare;
- un funzionario
tecnico del Ministero della Sanità, dallo stesso nominato;
- un
funzionario tecnico rappresentante regionale, scelto a rotazione tra le
tre regioni con maggior numero di iscritti e dalle stesse designato;
- il presidente
dell’Istituto Nazionale di Apicoltura o un suo delegato;
- 2 tecnici
qualificati, esperti in apicoltura, nominati dal Ministero per le Politiche
Agricole, scelti fra una rosa di cinque nominativi proposti dall’Istituto
Nazionale di Apicoltura;
- un rappresentante
dell’Istituto Sperimentale di Zoologia Agraria, nominato dal Ministero
per le Politiche Agricole;
- un rappresentante
dell'Associazione Italiana Allevatori Api Regine;
- 2 rappresentanti
degli allevatori iscritti all'Albo nominati dall’Istituto Nazionale
di Apicoltura.
3. La Commissione
nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente.
4.
Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore dell'Istituto Nazionale
di Apicoltura o da un suo delegato.
5.
Di ogni adunanza è redatto un apposito verbale che verrà
firmato dal Presidente e dal segretario.
6.
La Commissione è da considerarsi validamente costituita qualora
siano state espresse le designazioni di almeno metà dei suoi componenti.
7.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la
metà dei suoi componenti e alle riunioni della Commissione possono
essere invitati di volta in volta a partecipare, a titolo consultivo,
esperti del settore, scelti dal Presidente, in relazione agli argomenti
all'ordine del giorno.
8.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9.
La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere
confermati.
10.
In assenza del Presidente assume la presidenza il vice-Presidente. La
convocazione della prima seduta della Commissione neonominata è
fatta dal Presidente dell’Istituto Nazionale di Apicoltura. La convocazione
della Commissione è fatta almeno quindici giorni prima della data
della riunione.
11.
Specifici incarichi di carattere tecnico possono essere delegati a esperti
nominati dalla Commissione.
Art. 5
1.
L'Ufficio Centrale è l’insieme organizzato di personale,
strutture ed attrezzature che provvede a:
a) istruire
le domande dei richiedenti;
b) effettuare,
quando necessario e previo esame dei documenti di cui al successivo art.
8, sopralluoghi negli allevamenti, nelle zone di allevamento protette
e nelle stazioni di accoppiamento, al fine di accertare quanto dichiarato
nella relazione di cui al successivo art. 8 punto a) in ordine ai criteri
e ai requisiti biotecnici necessari a una produzione qualificata nelle
diverse fasi di allevamento e in modo da assicurare uniformità
e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente Disciplinare,
nel Disciplinare delle norme tecniche di selezione e nel Disciplinare
dell’istituzione e funzionamento delle stazioni di fecondazione;
c)
effettuare i campionamenti e l'esecuzione delle analisi biometriche e
biochimico-genetiche avvalendosi, per i prelievi, della eventuale collaborazione
in campo degli esperti delle Associazioni apistiche;
d) espletare
i compiti relativi al funzionamento dell'Albo;
e)
raccogliere ed elaborare i dati relativi ai controlli funzionali e ai
rilevamenti effettuati sulle colonie sottoposte a valutazione;
f) individuare
i riproduttori e stabilire i programmi di riproduzione da attuarsi, caso
per caso, nelle varie realtà territoriali sentito il parere della
Commissione Tecnica Centrale.
2.
Responsabile dell’attività dell’Ufficio Centrale, dell’applicazione
del presente Disciplinare, del Disciplinare delle norme tecniche di selezione
e del Disciplinare dell’istituzione e funzionamento delle stazioni
di fecondazione e dell’attuazione delle delibere della Commissione
Tecnica Centrale è il Direttore dell’Istituto Nazionale di
Apicoltura.
Art. 6
1.
Il corpo degli esperti è formato da tecnici designati dall’Istituto
Nazionale di Apicoltura per la conduzione operativa delle varie attività
inerenti i programmi di selezione (controlli funzionali, gestione delle
stazioni di
fecondazione , ecc.)
2.
Requisiti per essere nominati esperti sono:
- possedere
il diploma di perito agrario oppure un diploma universitario o un diploma
di laurea conseguiti presso facoltà di Agraria o di Medicina Veterinaria
o altro titolo di studio attestante una qualificazione nel settore dell’apicoltura;
- aver
seguito specifico corso di formazione organizzato dall’Istituto
Nazionale di Apicoltura e aver superato la relativa verifica;
3. Gli esperti
sono tenuti a partecipare alle iniziative di aggiornamento organizzate
dall’Istituto Nazionale di Apicoltura.
CAPITOLO
II
AMMISSIONE
DEGLI ALLEVATORI ALLE SEZIONI DELL’ALBO
Art. 7
1.
L'adesione all'Albo è volontaria.
2.
Possono essere ammessi all'Albo gli allevatori di api regine che dispongano
di un numero di alveari tale da garantire il rispetto delle metodologie
di allevamento previste dai programmi di miglioramento genetico predisposti
dall’Ufficio Centrale, sentita la Commissione Tecnica Centrale.
3.
Gli allevamenti in loro possesso debbono:
a)
essere costituiti da colonie d'api rispondenti ai caratteri di razza prescritti
nelle norme tecniche delle rispettive sezioni;
b)
essere sottoposti al controllo e alla vigilanza veterinaria per quanto
riguarda le malattie delle api soggette a denuncia;
c)
essere sottoposti al controllo delle metodologie di allevamento e delle
strutture in ordine ai requisiti contemplati dal programma di miglioramento
genetico predisposto dai competenti Organi dell'Albo.
4.
L’ammissione alla sezione Apis mellifera ligustica è consentita
agli allevatori che operano in tutto il territorio nazionale, esclusa
la Sicilia, salvo le zone con particolari e documentate condizioni di
isolamento verificate dall’Ufficio Centrale.
5.
L’ammissione alla sezione Apis mellifera sicula è consentita
ai soli allevatori che operano in Sicilia.
Art. 8
1.
La domanda di ammissione all'Albo deve essere presentata in duplice copia
all'Ufficio Centrale conformemente al modello allegato al presente Disciplinare
(allegato 1).
2.
L'allevatore si impegna ad allevare, negli apiari controllati e autorizzati,
solo api regine della razza corrispondente alla sezione per cui presenta
domanda di ammissione, a commercializzare soltanto api regine provenienti
da detti allevamenti, a partecipare ai programmi di miglioramento genetico
promossi dalla Commissione Tecnica Centrale e ad accettare il presente
Disciplinare e le eventuali successive modifiche apportate dagli Organi
competenti.
3.
La domanda deve essere corredata:
a) da una
relazione redatta secondo l'allegato 2 al presente Disciplinare e contenente
gli elementi tecnici che illustrino l'attività del richiedente
e le caratteristiche delle strutture impiegate;
b) da una
dichiarazione rilasciata dall’Ufficio Centrale, relativa alla rispondenza
dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della
razza alla cui sezione si fa richiesta di ammissione;
c) dal certificato
di sanità dell’allevamento rilasciato dal Servizio Veterinario
competente per territorio.
Art. 9
1.
La permanenza nell'Albo è subordinata al rispetto, da parte dell'allevatore,
degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, all'ottemperanza delle
disposizioni emanate dalla Commissione Tecnica Centrale e alla idoneità
biotecnica e sanitaria degli allevamenti di cui all'art.7 del presente
Disciplinare.
CAPITOLO
III
SCHEDE,
MODULI E REGISTRI DELL'ALBO
Art. 10
2.
Per il funzionamento dell'Albo sono prescritti i seguenti registri, moduli
e schede:
MOD. 1) Certificato
di valutazione morfologica di rispondenza alla razza, rilasciato dall’Ufficio
Centrale;
MOD. 2) Scheda
a punteggio compilata dagli esperti autorizzati dai competenti Organi
dell’Albo o dai singoli allevatori, previo parere favorevole della
Commissione Tecnica Centrale;
MOD. 3)
Registro Generale dei soggetti sottoposti a selezione, tenuto dall'Ufficio
Centrale;
MOD. 4) Registro
dei riproduttori, tenuto dall’ufficio Centrale.
Art. 11
1.
La scheda a punteggio per la valutazione dei caratteri produttivi, riproduttivi
e comportamentali (MOD. 2), rilasciata dall’Ufficio Centrale, deve
essere compilata per ogni soggetto sottoposto a valutazione e riconsegnata
all’Ufficio Centrale al termine del ciclo di valutazione.
2.
Il registro dei riproduttori contiene i dati anagrafici e di valutazione
dei soggetti scelti e costituisce l'albero genealogico della popolazione
selezionata.
Art. 12
1.
Al termine di ogni anno solare, l'Ufficio Centrale provvederà alla
pubblicazione dei nomi e degli indirizzi degli allevatori iscritti all'Albo.
CAPITOLO
IV
IDENTIFICAZIONE
DEI SOGGETTI ISCRITTI AL REGISTRO GENERALE
Art. 13
1.
Le api regine iscritte al registro generale vanno inserite in alveari
contrassegnati con una targa riportante: la denominazione dell’Albo
e della relativa sezione di appartenenza; il nome dell’allevatore;
il codice identificativo del soggetto, ricavato dal Registro Generale
.
CAPITOLO
V
ALBO
DEGLI ESPERTI IN ANALISI SENSORIALE E IN ANALISI MELISSOPALINOLOGICA
Art. 14
1.
Per la valutazione delle produzioni ottenute a seguito dell’applicazione
di programmi di miglioramento genetico ci si avvale di esperti in Analisi
Sensoriale del Miele e di esperti in Analisi Melissopalinologica, iscritti
in Albi regolati da appositi Disciplinari, approvati dal Ministero per
le Politiche Agricole.
CAPITOLO
VI
OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DELL'ALBO
Art. 15
1.
L'allevatore che ha ottenuto l'ammissione all'Albo si impegna:
1) ad osservare
il presente Disciplinare nonchè le disposizioni impartite per il
funzionamento dell'Albo;
2) a sottoporre
le proprie colonie ai controlli di volta in volta stabiliti dai competenti
Organi dell'Albo;
3) a fornire,
quando richiesti dai competenti Organi dell’Albo, chiarimenti e
notizie riguardanti il proprio allevamento.
Art. 16
1.
L'infrazione, da parte dell'allevatore interessato, di una o più
norme del presente Disciplinare comporta, a seconda dei casi , i provvedimenti
seguenti:
a) ammonimento;
b) sospensione
a tempo determinato dall'Albo;
c) radiazione
dall'Albo;
d) denuncia
all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.
2. I provvedimenti
sono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale.
Art. 17
1.
Al finanziamento dell'Albo si provvede con:
a) contributi
statali in applicazione di leggi in materia zootecnica secondo le determinazioni
del Ministero per le Politiche Agricole.
b) contributi
in applicazione di leggi di carattere regionale o nazionale in materia
di produzione e miglioramento zootecnico;
c) contributi
delle Associazioni apistiche a carattere nazionale;
d) contributi
da parte dell'Associazione Italiana Allevatori Api Regine;
e) quote
di iscrizione;
f) eventuali
altri proventi.
CAPITOLO
VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 18
1.
Le modifiche al presente Disciplinare, al Disciplinare delle Norme Tecniche
di selezione, al Disciplinare dell’istituzione e funzionamento delle
stazioni di fecondazione, al Disciplinare dell’Albo Nazionale degli
Esperti in Analisi Sensoriale del miele e al Disciplinare dell’Albo
Nazionale degli Esperti in Melissopalinologia, d'iniziativa del Ministero
per le Politiche Agricole o proposte dall’Istituto Nazionale di
Apicoltura o dalla Commissione Tecnica Centrale, entrano in vigore dalla
data del relativo decreto di approvazione.
CAPITOLO
VIII
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE
Art.
19
Gli
allevatori di api regine di razza ligustica iscritti all'omologo Albo
istituito dalla Regione Emilia-Romagna saranno inseriti nell'Albo Nazionale
degli Allevatori di Api Regine di cui al precedente art. 1, - sezione
Apis mellifera ligustica- a condizione che siano rispettati i requisiti
stabiliti dal presente Disciplinare, al Disciplinare delle norme tecniche
di selezione e al Disciplinare dell’istituzione e funzionamento
delle stazioni di fecondazione.
VISTO: SI
APPROVA
IL DIRETTORE
GENERALE
DISCIPLINARE
DELLE NORME TECNICHE DI SELEZIONE
CAPITOLO
I
STANDARD
DI RAZZA
Art. 1 -
SEZIONE Apis mellifera ligustica Spinola (1806)
1. Gruppo
geografico di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988):
Mediterraneo
centrale - Europa sud-orientale.
2. Distribuzione
Apis
mellifera ligustica è presente in tutta la penisola ed in Sardegna;
in quest’ultima isola sono presenti anche popolazioni ibride con
A.m.mellifera. Nelle zone dell’arco alpino si rinvengono ibridi
con le razze confinanti: A. m. mellifera nella parte occidentale e centrale
e A. m. carnica nella parte centrale e orientale. A causa di continue
e massicce importazioni, l’ape ligustica è presente anche
in Sicilia dove però abbondano popolazioni ibride dovute alla locale
A. m. sicula. Di tutte le razze dell’Europa continentale, la ligustica
è quella che ha avuto la più piccola area originaria di
distribuzione a causa delle barriere montuose e marittime entro le quali
si è trovata confinata al termine dell’ultima glaciazione.
Tuttavia la sua adattabilità ad un ampio spettro di condizioni
climatiche ne ha permesso la colonizzazione in tutti i continenti ove
sia praticata l’apicoltura, tanto che oggi essa è diffusa
nel mondo più di ogni altra razza.
3. Caratteristiche
biologiche e di comportamento
Le
api di razza ligustica sono particolarmente attive, docili e con una spiccata
attitudine all’allevamento della covata, grazie anche all’elevata
prolificità dell’ape regina. Nonostante l’eccezionale
quantità di covata deposta e allevata, è poco incline alla
sciamatura. Le colonie iniziano ad allevare covata sin dalla fine dell’inverno
e mantengono una estesa area di allevamento indipendentemente dall’entità
del flusso nettarifero e pollinifero, sino ad autunno inoltrato.
4. Caratteristiche
morfologiche
All’aspetto,
A. m. ligustica si distingue soprattutto per il colore giallo-arancio
dei primi urotergiti.
La tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione
standard) utili per la discriminazione della ligustica tra le razze presenti
in Europa (Ruttner, 1978-1988; Leporati et al., 1985).
| carattere |
unità
di misura |
media |
dev.
standard |
| |
|
|
|
| Lunghezza
labbro inferiore (proboscide) |
Mm |
6.36 |
0.13 |
| Lunghezza
zampa posteriore |
" |
7.97 |
0.18 |
| Lunghezza
tergiti: T3+T4 |
" |
4.39 |
0.15 |
| Colore
T2 |
" |
1.76 |
0.09 |
| Colore
T2 |
Classi |
7.59 |
1.43 |
| Lunghezza
peli T5 |
Mm |
0.28 |
0.03 |
| Tomentum
T4 |
" |
0.47 |
0.04 |
| Lunghezza
ala anteriore |
" |
9.21 |
0.18 |
| Larghezza
ala anteriore |
" |
3.21 |
0.07 |
| Indice
cubitale |
Rapporto |
2.55 |
0.41 |
| Angolo
A4 |
Gradi |
30.03 |
1.98 |
| Angolo
B4 |
" |
109.27 |
5.62 |
| Angolo
D7 |
" |
98.67 |
3.25 |
| Angolo
E9 |
" |
23.49 |
1.91 |
| Angolo
J10 |
" |
52.13 |
3.05 |
| Angolo
L13 |
" |
13.37 |
1.49 |
| Angolo
G18 |
" |
93.46 |
2.74 |
| Angolo
K19 |
" |
79.86 |
2.81 |
| Angolo
J16 |
" |
95.60 |
4.15 |
| Angolo
N23 |
" |
92.98 |
3.66 |
| Angolo
O26 |
" |
36.27 |
3.34 |
Art. 2 -
SEZIONE Apis mellifera sicula Montagano (1911)
1. Gruppo geografico
di appartenenza (classificazione secondo Ruttner, 1988):
Mediterraneo centrale
- Europa sud-orientale
2. DistribuzioneLe
api di razza sicula sono diffuse esclusivamente in Sicilia. L’allevamento
delle api di questa razza è legato ad un’apicoltura di tipo
tradizionale, basata sull’utilizzo dell’arnia tradizionale
in ferula e su tecniche che riflettono le caratteristiche biologiche peculiari
di quest’ape (Grassi, 1881).
La
posizione sistematica di A. m. sicula rispetto alle altre razze mediterranee
appare incerta; tuttavia la caratterizzazione morfologica, operata attraverso
indagini biometriche sulle popolazioni presenti sull’isola in epoca
precedente alla massiccia importazione di A. m. ligustica dal continente,
depone a favore dell’individualità tassonomica dell’ape
siciliana.
Negli
ultimi decenni la massiccia importazione nell’isola di api di razza
ligustica, più adatte a un’apicoltura di tipo intensivo,
ha compromesso l’integrità genetica delle popolazioni locali,
tanto che oggi sono in atto iniziative per il recupero e la salvaguardia
della sicula in purezza. In effetti allo stato attuale delle cose, in
Sicilia prevalgono popolazioni di api ibride (Badino et al., 1984; Biondo
et al., 1991; Sinacori et al., 1995).
3. Caratteristiche
biologiche e di comportamento
Le
caratteristiche biologiche di A.m.sicula riflettono, in parte, un adattamento
a condizioni ambientali di tipo mediterraneo e subtropicale, con riferimento
particolare ai fattori climatici (estate calda e secca) e al comportamento
di difesa da alcuni predatori.
E’
una razza abbastanza docile e dotata di buona tenuta del favo. Utilizza
abbondantemente la propoli nella tarda estate e in autunno. Le colonie
allevano covata e mantengono fuchi per quasi tutto l’anno, eccetto
per un breve periodo invernale, all’epoca della sciamatura ciascuna
produce decine di regine contemporaneamente. E’ un’ape fortemente
incline alla sciamatura, soprattutto quando è allevata nell’arnia
tradizionale.
4. Caratteristiche
morfologiche
A.m.sicula
si distingue a prima vista per il colore scuro. Infatti i primi tergiti
addominali sono completamente bruni oppure presentano solo macchie gialle,
ma non bande. I peli del torace e dell’addome sono giallastri e
non grigi o bruni come nelle altre razze scure. Rispetto alla ligustica
inoltre, pur avendo dimensioni corporee simili, presenta ali nettamente
più piccole.
La
tabella seguente riporta i valori morfometrici (media e deviazione standard)
dei caratteri utili per la discriminazione della sicula tra le razze presenti
in Europa (Ruttner, 1978-1988; Valli et al., 1985).
| carattere |
unità
di misura |
media |
dev.
standard |
| |
|
|
|
| Lunghezza
labbro inferiore (proboscide) |
mm |
6.25 |
0.26 |
| Lunghezza
zampa posteriore |
" |
7.95 |
0.23 |
| Lunghezza
tergiti: T3+T4 |
" |
4.38 |
0.14 |
| Colore
T2 |
" |
0.27 |
0.27 |
| Colore
T2 |
classi |
1.56 |
0.93 |
| Lunghezza
peli T5 |
mm |
0.31 |
0.05 |
| Tomentum
T4 |
" |
0.78 |
0.07 |
| Lunghezza
ala anteriore |
" |
8.98 |
0.16 |
| Larghezza
ala anteriore |
" |
3.06 |
0.09 |
| Indice
cubitale |
rapporto |
2.47 |
0.42 |
| Angolo
A4 |
gradi |
30.62 |
2.41 |
| Angolo
B4 |
" |
104.77 |
6.44 |
| Angolo
D7 |
" |
98.01 |
3.01 |
| Angolo
E9 |
" |
21.29 |
1.87 |
| Angolo
J10 |
" |
50.54 |
3.86 |
| Angolo
L13 |
" |
14.54 |
1.28 |
| Angolo
G18 |
" |
97.34 |
3.80 |
| Angolo
K19 |
" |
77.58 |
2.90 |
| Angolo
J16 |
" |
96.51 |
3.40 |
| Angolo
N23 |
" |
90.98 |
3.50 |
| Angolo
O26 |
" |
38.92 |
4.52 |
CAPITOLO
II
Requisiti
per l'iscrizione al registro dei riproduttori
Art. 3 -
Requisiti morfologici
1. Possesso
dei principali caratteri di razza previsti al capitolo I del presente
Disciplinare.
Art. 4 -
Requisiti funzionali
a) Popolazioni
locali
Entro i limiti
concessi dall’idoneità generale dell’habitat, le api
si integrano negli ecosistemi di riferimento, adeguandosi con opportune
risorse biologiche ed etologiche di specie, di razza e di popolazione
ai fattori fisici ed alle risorse alimentari disponibili. In ciascun ambiente
si sono perciò selezionati ecotipi particolari, in quanto risposte
genotipiche a determinate condizioni di spazio, di clima e di assetto
biocenotico.
b) Valutazioni
differenziate
Lo studio
dei diversi adattamenti delle popolazioni di api ai disparati ambienti
reperibili nel nostro territorio consentirà di rilevare eventuali
differenze utili a porre in luce ecotipi da valutare e, se opportuno,
diffondere in ambienti adatti.
La rispondenza
delle colonie esaminate ai requisiti funzionali di razza verrà
quindi valutata caso per caso dall’Ufficio Centrale in base a cognizioni
scientifiche tempestivamente aggiornate.
VISTO: SI
APPROVA
IL DIRETTORE
GENERALE
DISCIPLINARE
DELL’ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE
CAPITOLO
I
SCOPI
E CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE
Art. 1
1. I piani
di riproduzione controllata si possono realizzare mediante la fecondazione
artificiale oppure, in condizioni di accoppiamento naturale, tramite l’utilizzo
di stazioni di fecondazione, ovvero di aree prive di alveari al cui interno
si collocano, limitatamente al periodo di accoppiamento, le colonie dei
riproduttori.
2. I protocolli
tecnici per attuare programmi di fecondazione artificiale sono fissati
dalla Commissione Tecnica Centrale.
3. Le stazioni
di fecondazione completamente isolate possono essere ubicate:
su piccole
isole non popolate da colonie di api e distanti almeno 3 km dalla terra
ferma;
2) in aree di terra ferma non popolate da colonie di api per un raggio
di 10 km;
4. Nei casi
in cui sia impossibile realizzare un completo isolamento, sentito il parere
della Commissione Tecnica Centrale, si dovrà procedere alla saturazione
dell’area adibita a stazione di fecondazione, con riproduttori maschili
di origine controllata.
Art. 2
1. L’area
adibita a stazione di fecondazione deve possedere i seguenti requisiti:
- non deve
essere luogo di frequentazione di apiari nomadi;
- non deve
presentare caratteristiche favorevoli all’insediamento di sciami
selvatici;
- non deve
essere interessata da fattori ambientali che rappresentino un ostacolo
all’accoppiamento
delle api (ad esempio .fattori climatici come venti forti, ecc.)
CAPITOLO
II
ORGANIZZAZIONE
E FUNZIONAMENTO DELLE STAZIONI DI FECONDAZIONE
Art. 3
All’organizzazione
e alla gestione delle stazioni di fecondazione provvedono, secondo le
rispettive competenze, l’Ufficio Centrale e il Corpo degli Esperti.
2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività
di gestione e controllo, per ogni stazione di fecondazione, la Commissione
Tecnica Centrale nomina, nello specifico ambito territoriale, un responsabile
scelto all’interno del Corpo degli Esperti.
Art. 4
1. Gli allevatori
che usufruiscono della stazione di fecondazione si impegnano a pianificare
le fasi di allevamento dei riproduttori secondo le indicazioni dell’Ufficio
Centrale, nell’ambito degli specifici piani di selezione. Si impegnano
inoltre a fornire colonie allevatrici di fuchi, in quantità e in
condizioni di forza adeguate al fine di garantire la disponibilità,
nel periodo degli accoppiamenti, di un numero sufficiente di fuchi sessualmente
maturi.
2. Non devono
in alcun modo essere introdotti nella stazione di fecondazione riproduttori,
fuchi e api regine, che non appartengano ai ceppi selezionati. Gli alveari
di allevamento dei fuchi e i nuclei di fecondazione vanno pertanto preparati
in modo da evitare questo inconveniente. E’ altresì vietata
in qualsiasi momento l’introduzione di colonie di api che non sia
prevista da disposizioni tecniche in seno al programma di selezione.
VISTO: SI
APPROVA
IL DIRETTORE
GENERALE
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