REGOLAMENTO
COMUNITARIO N.2633 DELL'8 DICEMBRE 1998
Modifica
il Regolamento CE 2300/97 di applicazione del Regolamento CE 1221/97 che
stabilisce le regole d'applicazione delle azioni dirette a migliorare
la produzione e la commercializzazione del miele
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea
visto il regolamento (CE) n.1221/97 del consiglio, del 25 giugno 1997,
che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette
a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele1, modificato
dal regolamento (CE) n.2070/98 2 , in particolare l'articolo 5,
considerando che il regolamento (CE) n. 2300/97 della Commissione 3, modificato
da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/98 4, stabilisce le disposizioni
necessarie per l'applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione
e la commercializzazione;
considerando che al momento dell'attuazione dei programmi dev'essere garantita
una coerenza tra le azioni dei programmi nazionali ed altre misure rientranti
nelle varie politiche comunitarie, in particolare dei regolamenti relativi
al coordinamento delle politiche di ricerca agroalimentare; che in particolare
devono essere evitate sovraccompensazioni dovute a combinazioni di aiuti
nonché contraddizioni nella definizione delle azioni;
Considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi
al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
-1. GU L.173 del 1.7.1997, pag 1
-2. GU L.265 del 30.9.1998, pag 1
-3. GU L.319 del 21.11.1997, pag 4
-4. GU L.194 del 10.7.1998, pag 8
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo
1
Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3,del regolamento (CE)N. 2300/97 è
sostituito dal seguente:
Una stessa azione non può formare oggetto di pagamenti nel quadro
sia del regolamento (CE) N.1221/97 che in quello di un regime di aiuto
comunitario a titolo dei regolamenti (CE)n.950/97* (CE)951/97** (CE)952/97***
del Consiglio, che in quello dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo
tecnologico e di dimostrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del
presente regolamento.
* GU L.142 del 2.6.1997,pag 1
** GU L.142 del 2.6.1997,pag 22
*** GU L.142 del 2.6.1997,pag 30
Articolo
2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti
i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles addì 8 dicembre 1998.
Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione.
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